Statuto Circolo RITROV-ARCI a Canepari

          Definizioni e Finalità

Articolo 1


Il  Circolo RITROV-ARCI a Canepari, (di seguito denominato Circolo nel presente testo) costituito in Canepari di Fosdinovo (MS), c/o Centro Sociale Alberto Bernardini è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata. Condividendone le finalità, aderisce all’Associazione ARCI, Associazione di Promozione Sociale ai sensi della L.383/2000, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Articolo 2


Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità. Sono attività prioritarie del Circolo lo sviluppo ambientale, culturale e sportivo del paese.

Il Circolo può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione degli scopi istituzionali, in conformità della normativa vigente in materia.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 3


Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non hanno diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4


Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5


E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera dell’Associazione ARCI ed  il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci.
Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6


I soci hanno diritto a:

frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo.

a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;

a discutere ed approvare i rendiconti;

ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7


Il socio è tenuto a:

rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo/Associazione e nella frequentazione della sede;

versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 8


La qualifica di socio si perde per:

decesso;

scioglimento del Circolo;

mancato pagamento della quota sociale;

dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

espulsione o radiazione.

Articolo 9


Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

l'attentare in qualunque modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;

l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10


Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; (oppure al “Collegio dei Garanti del Circolo”, se esistente) o in sua assenza, (“al Collegio dei Garanti del livello sovraordinato dell’Associazione ARCI”)(3).

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11


Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;

contributi, erogazioni e lasciti diversi;

fondo di riserva;

partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Articolo 12


L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Articolo 13


La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

Articolo 14


Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Assemblea e Consiglio direttivo

Articolo 15


Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell’assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

Articolo 16


L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17


L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.
Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, altri soci impossibilitati a partecipare con un massimo di una delega nelle assemblee e nelle votazioni.

Articolo 18


Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo/Associazione, valgono le norme di cui all'art. 32.

Articolo 19


L'assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo/Associazione o da un socio eletto dall’assemblea stessa. Il presidente dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 20


L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

approva le linee generali del programma di attività prova il rendiconto annuale;

delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;

elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d’iscrizione al Circolo;

nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Gli Organismi Dirigenti

Articolo 21


Sono organismi del Circolo:

il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Sindaci Revisori;

Articolo 22


Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto di  sette membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 23


Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

Articolo 24


Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;

Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Articolo 25


Compiti del Consiglio Direttivo sono:

eseguire le delibere dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre il rendiconto annuale;

predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;

deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;

deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

Articolo 26


Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 27


I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Articolo 28


Il Collegio dei Sindaci revisori è composto di tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Articolo 29
E’ demandato al Collegio dei Garanti dell’Associazione ARCI sovraordinato il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9

Articolo 30


I sindaci revisori  hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Articolo 31


Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Scioglimento del Circolo

Articolo 32


La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità d’interesse generale analoghe a quelle dell'ARCI e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 33


Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.